Art. 62.
(Adeguamento della legge regionale ai princìpi della legislazione statale).

      1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

 

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      2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla regione autonoma a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le disposizioni che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.
      3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la regione autonoma non ha già legiferato o la disciplina regionale è stata dichiarata illegittima.